Autocertificazioni

Nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive

Tipologia

Documento didattico

Descrizione estesa

Nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive

Art. 15 Legge 12 novembre 2011 , n° 183

L’ art. 15 della legge 183 del 12.11.2011 ( legge di stabilità 2012 ) ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 importanti novità finalizzate all’ eliminazione delle richieste di certificati ai cittadini da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.

La norma, attraverso la modifica di alcuni articoli del DPR 445/2000, prevede che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione siano valide solo nei rapporti tra privati e che su tali documenti venga apposta la dicitura “ Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi “ in assenza della quale il certificato è nullo.

Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi dovranno accettare esclusivamente dichiarazioni sostitutive o acquisire d’ ufficio le informazioni oggetto della dichiarazione, e non potranno più richiedere o accettare certificati, pena la violazione dei doveri d’ ufficio.

  

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Misure organizzative dell'istituto per l'acquisizione dati e relativi controlli (27.57 kB)

Modello autodichiarazione

  

Oggetto: Direttiva su “Le nuove norme sulla semplificazione amministrativa”

In riferimento alla Direttiva n.14 del 22/12/2011 avente ad oggetto "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per le necessarie procedure amministrative  da adottare,   si inviano le seguenti indicazioni:

dal 1° gennaio 2012 i certificati avranno validità solo nei rapporti tra i privati, le amministrazioni non potranno più chiedere ai cittadini certificati o informazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni.

Le modifiche apportate al D.P.R. n. 445/2000, in vigore dal 1° gennaio 2012 possono essere così sintetizzate:

1) All'articolo 40, vengono premessi due commi: 01 e 02.

1.1. Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 46 e 47.

1.2. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Il rilascio di certificati che ne siano privi costituisce violazione dei doveri d’ufficio a carico del responsabile.

2) Viene sostituito il primo comma dell'articolo 43 (Accertamenti d'ufficio).

Le Amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle Pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

3) Le informazioni relative alla regolarità contributiva (DURC) sono acquisite d'ufficio.

4) Le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.

5. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell’ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, le misure organizzative adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli medesimi nonché le modalità per la loro esecuzione.

6. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni

costituisce violazione dei doveri d’ufficio. 5) Vengono apportate modifiche al comma 7. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d’ufficio:

a) la richiesta e l’accettazione di certificati o di atti di notorietà;

b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l’attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l’esibizione di un documento di riconoscimento.

   

DICHIARAZIONI CHE SI POSSONO AUTOCERTIFICARE

Le dichiarazioni che seguono non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

Ogni singola Amministrazione deve predisporre i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare.

Si possono "autocertificare":

A) Con dichiarazioni sostitutive di certificazioni (articoli dal 46 al 49 del D.P.R. n. 445/2000)

1. data e il luogo di nascita;

2. residenza;

3. cittadinanza;

4. godimento dei diritti civili e politici;

5. stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

6. stato di famiglia;

7. esistenza in vita;

8. nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

9. iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

10. appartenenza a ordini professionali;

11. titolo di studio, esami sostenuti;

12. qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

13. situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

14. assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

15. possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

16. stato di disoccupazione;

17. qualità di pensionato e categoria di pensione;

18. qualità di studente;

19. qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

20. iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

21. tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

22. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

23. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

24. qualità di vivenza a carico;

25. tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

26. di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

B) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale quando siano contestuali ad una istanza.

In questo caso l'interessato deve presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

a) unitamente alla copia non autenticata di un documento di riconoscimento (nel caso di invio per posta o per via telematica);

b) firmarla in presenza del dipendente addetto a riceverla (nel caso di presentazione diretta)

2 Si riporta l’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, così come da ultimo modificato dall’art. 9 del D. Lgs. n. 10/2002:

“Articolo 38 - Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze

Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura;

b) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi.

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

Tutti gli stati, fatti a qualità personali non autocertificabili (non ricompresi alla lettera "A" precedentemente descritta) possono essere comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Si possono ad esempio dichiarare: chi sono gli eredi; la situazione di famiglia originaria; ecc.

La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non può contenere manifestazioni di volontà (impegni, rinunce, accettazioni, procure) e deleghe configuranti una procura.

Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o accertabili da parte della pubblica amministrazione, l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la documentazione all'amministrazione competente.

In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, copia fotostatica, non autenticata, dei certificati in cui sia già in possesso.

COSA NON SI PUÒ AUTOCERTIFICARE

Non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore, e quindi non si possono autocertificare:

i certificati medici,

i certificati sanitari,

i certificati veterinari,

i certificati di origine,

i certificati di conformità CE,

i certificati di marchi o brevetti.

Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico. Si veda l’art. 49 del D.P.R. n. 445/2000.

   

 DOVE È UTILIZZABILE L’AUTOCERTIFICAZIONE

L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà sono utilizzabili solo nei rapporti con le amministrazioni pubbliche intendendo tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, province,

Sono inoltre utilizzabili nei rapporti con imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità (Poste, ENEL, Telecom, Aziende del Gas, ecc.).

L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non possono essere utilizzate nei rapporti fra privati o con l'autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.

    

COME FUNZIONA

Per avvalersi dell'autocertificazione direttamente agli sportelli degli uffici pubblici, è necessario prioritariamente preoccuparsi di compilare il modulo previsto che non è soggetto ad alcuna autenticazione, per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (autocertificazioni).

Per quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, occorre l'autentica della sottoscrizione (firma) solo quando non sia contestuale ad una istanza.

L'autentica della sottoscrizione avviene previa identificazione del dichiarante da parte del pubblico ufficiale autenticante.

L'accertamento dell'identità personale del dichiarante può avvenire in uno dei seguenti modi:

a) conoscenza diretta da parte del pubblico ufficiale;

b) testimonianza di due idonei fidefacienti conosciuti dal pubblico ufficiale;

c) esibizione di un valido documento di identità personale, munito di fotografia, rilasciato da una pubblica autorità.

COSA FARE SE NON VIENE ACCETTATA

Il pubblico ufficiale o il funzionario dell'ufficio pubblico che non ammette l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonostante ci siano tutti i presupposti per accoglierla, incorre nelle sanzioni previste dall'art. 328 del Codice penale e rischiano di essere puniti per omissioni o rifiuto di atti d'ufficio.

Il cittadino dovrà, in primo luogo, accertare chi è il responsabile della pratica inoltrata, richiedendo nome, cognome e qualifica, inoltre è necessario conoscere il numero di protocollo della stessa e il tipo di procedimento attribuito.

Così come la Pubblica Amministrazione sa chi è il suo interlocutore, il cittadino, ha altrettanto diritto di sapere chi segue il procedimento che lo riguarda e come risalire agli atti relativi.

Ottenuti i dati, il cittadino dovrà richiedere, per iscritto, le ragioni del mancato accoglimento dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà segnalando anche, per conoscenza, il tesserino, con gli estremi della pratica al Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione presso la Prefettura del luogo in cui è stata rifiutata l'autocertificazione e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica  - ROMA.

La richiesta deve essere redatta in forma scritta.

Se entro trenta giorni dalla data della richiesta, il pubblico ufficiale o l'incaricato non compie l'atto e non risponde per esporre le ragioni del ritardo/rifiuto, scattano i presupposti per le sanzioni della reclusione fino a un anno o della multa fino a due milioni di lire.

Il termine dei trenta giorni decorre dalla data di ricezione della richiesta.

La procedibilità è d'ufficio, pertanto non sono richieste querele, istanze o quant'altro.

Quindi colui che si vedrà rifiutata la propria autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva, si troverà nelle condizioni di denunciare semplicemente l'omissione di atti d'ufficio.

SOTTOSCRIZIONE, AUTENTICA

L'autenticità della firma delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, può essere eseguita dai seguenti pubblici ufficiali: notai, cancellieri, segretari comunali e funzionari incaricati dai sindaci, anche di Comuni diversi da quello di residenza, nonché dal funzionario competente a ricevere la documentazione e dal funzionario incaricato dal gestore di pubblici servizi.

DICHIARAZIONI NON VERITIERE

Attenzione a non effettuare dichiarazioni non veritiere. L'amministrazione pubblica, può provvedere d'ufficio ad accertare la veridicità di quanto dichiarato dal cittadino.

E' evidente che le norme, semplificando l'azione amministrativa, vogliono anche creare fra Pubblica Amministrazione e cittadino, rapporti di fiduciosa collaborazione.

Il rilascio di dichiarazioni non veritiere è, d'altra parte, punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia  “Articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000- Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte”.

ALTRE DISPOSIZIONI

1) VALIDITÀ DI CERTIFICATI

Si riporta l’art. 41 del D.P.R. n. 445/2000:

“Articolo 41 - Validità dei certificati

a) I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata.

b) Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.

I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subìto variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato. Resta ferma la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76”.

Tutti i certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile rilasciati dai servizi demografici, hanno validità sei mesi dalla data di rilascio.

E' ammessa la presentazione delle certificazioni "scadute" purché le informazioni contenute nei certificati stessi non siano variate.

   

In questo caso, basterà apporre sul certificato una dichiarazione non autenticata, resa dal titolare dello stesso, che attesti che le informazioni contenute nel certificato, non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.

Ha validità illimitata ogni certificato non soggetto a modificazione (ad es.: certificati storici, di morte, titolo di studio).

2) ESTRATTI DEGLI ATTI DI STATO CIVILE

La pubblica amministrazione, non può richiedere estratti di atti di stato civile al cittadino, ma dovrà procurarseli richiedendolo direttamente all'ufficiale di stato civile competente.

3) ACCERTAMENTI D'UFFICIO (l’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000)

Le pubbliche amministrazioni, non possono richiedere ai cittadini la produzione di certificati attestanti l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti.

Detti certificati, devono essere accertati, presso gli uffici competenti, direttamente dall'amministratore che deve emanare il provvedimento.

Le singole amministrazioni pubbliche, non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati o qualità personali, che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare.

4) ACQUISIZIONE DIRETTA DEI CERTIFICATI

Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di utilizzare le autodichiarazioni, i certificati concernenti fatti, stati o qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione, sono sempre acquisiti d'ufficio dall'amministrazione procedente, su semplice indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione che conserva l'albo o il registro.

5) NON PIÙ PREVISTA L'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Nelle istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, non è più necessaria l'autenticazione della sottoscrizione (firma), se l'interessato appone la firma in presenza del dipendente addetto a riceverla, oppure se l'istanza è presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità, possono essere inviate per via telematica.

La sottoscrizione di istanze non è soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

6) COPIE AUTENTICHE DI PUBBLICAZIONI

L'interessato può sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dalla quale risulti la conoscenza del fatto che la copia della dichiarazione allegata, è conforme all'originale (per i pubblici concorsi ha lo stesso valore della copia autentica). Se questa dichiarazione è contestuale ad una istanza, la firma non va autenticata.

7) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI

Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità Europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini Italiani.

I cittadini extracomunitari, residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 30 Maggio 1989, n. 233, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

8) DOCUMENTO D'IDENTITÀ IN SOSTITUZIONE DEI CERTIFICATI (art. 45 del D.P.R. n. 445/2000)

In occasione dell'accettazione della domanda, è vietato alle amministrazioni pubbliche, ai gestori ed agli esercenti di pubblici servizi, richiedere certificazioni che attestino dati o qualità già contenuti nel documento di identità.

I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore dei corrispondenti certificati.

9) PRODUZIONE DI COPIE AUTENTICHE

La produzione di atti e documenti, sono pienamente equipollenti agli originali.

L'autenticazione di un documento, può essere effettuata dal funzionario competente, dal quale è stato emesso l'originale, da quello presso il quale l'originale è depositato o conservato, o da quello al quale deve essere presentato il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Nel caso in cui si debba presentare all'amministrazione copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o dal dipendente competente a ricevere la documentazione, dietro esibizione dell'originale. In questo caso, la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.

10) AUTENTICAZIONE DI FOTOGRAFIA (art. 34 del D.P.R. n. 445/2000).

La fotografia, può essere autenticata direttamente dall'ufficio che rilascia il certificato, purché sia presentata personalmente dall'interessato.

Licenza

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